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  • #69323
    Foto del profilo di Facebookdagolino
    Partecipante

    Per il discorso omologazione frecce , era stato trattato qui :

    Re: Ho fatto un lifting !!
    Appendice VIII art. 237 del regolamento cds

    c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.

    I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.

    Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.

    L’altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l’orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L’impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d’unificazione a carattere definitivo.

    #69324
    Foto del profilo di Facebookdagolino
    Partecipante

    L’articolo del cds che ti applicano e’ questo :

    Art. 79.
    Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (1)

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

    2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

    3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

    4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. La misura della sanzione e’ da euro 1.114 a euro 11.139 se il veicolo e’ utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2)

    (1) Vedi art. 237 reg. cod. strada.
    (2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

    #69339
    Anonymous
    Membro

    beh allora mi sembra di capire che se monti altri dispositivi con omologazione visibile si può fare ?!??! giusto?!?!!?

    #69340
    Foto del profilo di Facebookdagolino
    Partecipante

    Si , anche dispositivi acustici etc etc. ::icar::

    #69341
    Anonymous
    Membro

    grazie adesso tutto chiaro!!!

    #69342
    Michele
    Partecipante

    @dagolino wrote:

    Si , anche dispositivi acustici etc etc. ::icar::

    Credevo che l’omologazione dovesse essere valida per la moto in particolare, nel nostro caso la Bull.
    Quindi qualsiasi accessorio, purchè omologato e con omologazione leggibile, può essere installato senza sanzioni?

    Essere, non apparire.

    #69343
    fabiettobt
    Partecipante

    no, in Italia ogni dispositivo deve essere sostituito con l’originale o uno omologato per la specifica moto, quindi la bulldog (cosa che nessun produttore fa), a meno che uno non monti un dispositivo con una omologazione generica (quella con cui sono omologati i prodotti aftermarket) e poi fa aggiornare il libretto di circolazione in motorizzazione, strada praticamente impercorribile per costi e difficoltà.
    La mia moto ad esempio montava le marmitte della IXIL che erano omologate per la specifica moto e quindi perfettamente regolari (infatti avevo un foglio di omologazione che riportavano durante la revisione), tutto il resto, tipo frecce pur riportando il marcio di omologazione in teoria potevano farmi storie ….. poi che nessuno (a meno che non montate frecce a forma di spillo) vi dica niente è un altro discorso. In genere le forze dell’ordine stanno attenti a marmitte troppo rumorose e a targhe troppo inclinate …… al resto danno poca importanza.

    #69344
    Foto del profilo di Facebookdagolino
    Partecipante

    @Michele wrote:

    @dagolino wrote:

    Si , anche dispositivi acustici etc etc. ::icar::

    Credevo che l’omologazione dovesse essere valida per la moto in particolare, nel nostro caso la Bull.
    Quindi qualsiasi accessorio, purchè omologato e con omologazione leggibile, può essere installato senza sanzioni?

    Dovresti rispettare quella che e’ la scheda tecnica depositata in Motorizzazione per il modello specifico , ma……quasi 2 anni fa sono andato in motorizzazione a farne richiesta , ma non la trovavano , ho fatto regolare richiesta alla Direzione generale a Roma , e sto ancora aspettando…… 😆
    Nel frattempo se devi fare la revisione con una simil-Bull….con cosa la confrontano?

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