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9 Novembre 2012 alle 18:04 #7798dagolinoPartecipante
Attenzione , come forse avete letto , su vari giornali e’ passato il
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179.
Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.Che in pratica comporta il non avere piu’ i 15gg di franchigia soliti durante i quali anche se era passata la data di scadenza dell’assicurazione , e non si aveva dato disdetta , si era assicurati lo stesso e non si era passabili di sequestro , multa etc. etc.
Dal 1° Gennaio bisgna pagare e rinnovare l’assicurazione entro il giorno prima la data di scadenza , di seguito i passi del D.L.Art. 22.
Misure a favore della concorrenza e della tutela
del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fi ne di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative,
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170,
è inserito il seguente:
«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti non può essere stipulato per una durata superiore
all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga
all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice
civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in
abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al
presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a
vantaggio dell’assicurato.».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste
nei contratti stipulati precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui
al comma 3 dell’articolo 170 -bis del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data
di entrata in vigore del presente decreto con clausola di
tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita
di effi cacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente
pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della
facoltà di disdetta del contratto.10 Novembre 2012 alle 7:41 #76501AdrianoModeratoreGiustamente… in Italia la gente muore di fame e quindi prima si pone attenzione a parare il cu*o alle banche, e dopo si passa alle consorelle assicurazioni!
Questo è proprio uno di quei decreti che servono “per la crescita del paese”!!! 👿
Life is a journey, not a destination !
10 Novembre 2012 alle 9:34 #76502tizPartecipantebasta non fare più l’assicurazione e scappare ai posti di blocco……. 👿
10 Novembre 2012 alle 11:03 #76503dagolinoPartecipanteHo provato a capire il regalo che e’ stato fatto alle assicurazioni :
In Italia circolano ( dato a Giugno di quest’anno ) 36.700.000 trentaseimilionisettecentomila vetture che sono assicurate . Se ipotizzo circa 500 € medie di polizza annua ( tenete conto che con l’RCA si paga anche la Kasko , furto-incendio e altri ammenicoli ) 36.700.000×500=18.350.000.000
Sono la bellezza di diciottomiliarditrecentocinquantamilioni di euro .
Sempre in Italia , circolano ( ma e’ un dato vecchio di qualche anno , non ho trovato di meglio ) circa 6,5milioni di motocicli e ciclomotori sempre ipotizzando circa 280 euro di polizza annua (e sto’basso)6.500.000×280=1.820.000.000
Sono unmiliardoottocentoventimilioni .
Ora provate a pensare di incassare tutti i ventimiliardicentosettantamilioni di euro circa 10 giorni prima di quando li andreste a prendere ( se tenete conto che da Gennaio bisogna pagare entro la data di scadenza e non ci sono piu’ i 15gg di franchigia , i 10gg ci stanno tutti e forse anche di piu’) quanto abbiamo regalato di interessi????? 👿 👿 👿
10 Novembre 2012 alle 16:51 #76504AdrianoModeratoreVisto che in parlamento si stanno organizzando per benino per lasciare fuori tutte le nuove espressioni popolari per una nuova gestione dello stato (Grillo, ma anche Giannino & Co…) con l’ obiettivo di tenere il culo incollato alla sedia senza dover fare nulla visto che sono tutti d’ accordo per un Montibis-cosìnondevopensareasalvarel’italia-tantoconluinonrestanientedasalvare… dobbiamo al momento rassegnarci… ringrazio il grande Dagolino che ci ha portato a conoscenza di uesta chicca!!! Che ovviamente è passata nel silenzio più totale dei media… 👿
Hai idea di cosa accade se non si paga entro un giorno prima (se non ho capito male…) della scadenza? 😯
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10 Novembre 2012 alle 20:24 #76505dagolinoPartecipanteArt. 193.
Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194. (1)
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (3)
11 Novembre 2012 alle 16:00 #76506AdrianoModeratoreBeh… questi articoli erano in vigore anche prima, giusto?
Quello che intendo sapere è se sarà comunque possibile pagare l’ assicurazione dopo la data di scadenza (nel frattenmo ovviamente non si potrà circolare…), immagino che diventi una questione legata ai regolamenti che si daranno le varie compagnie ???
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11 Novembre 2012 alle 16:33 #76507dagolinoPartecipante@Adriano wrote:
Beh… questi articoli erano in vigore anche prima, giusto?Si,
Ma e’ quello che ti accade ora dopo il 1° gg di scadenza , prima avevi 15gg
Quello che intendo sapere è se sarà comunque possibile pagare l’ assicurazione dopo la data di scadenza (nel frattenmo ovviamente non si potrà circolare…), immagino che diventi una questione legata ai regolamenti che si daranno le varie compagnie ???Se leggo l’art.170bis , bisogna ristipulare il contratto , poiche’ questo non puo’ essere superiore all’anno di durata .
Probabilmente le compagnie terranno atteggiamenti diversi .11 Novembre 2012 alle 17:05 #76508AdrianoModeratoreSe prima si pagava in ritardo, la data di scadenza del contratto rimaneva sempre la stessa però… quindi nemmeno prima il contratto durava più di un anno! Ed anche prima se in quei 15 gg si subiva un controllo si andava incontro a multe a ca**i vari… la differenza è che prima si era comunque coperti in caso d’ incidente! Con questo decreto sembra proprio di no quindi… 😯
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11 Novembre 2012 alle 17:47 #76509Diegone80PartecipanteMah, ragazzi, a me questa onestamente sembra una cosa giusta, in mezzo a tante inculate avute di recente.
Se l’assicurazione ti compre per un anno mi pare più che giusto che se, ad esempio, si paghi il giorno 13 se l’assicurazione scade il 14, di modo da avere una naturale prosecuzione del rapporto, non 15 giorni dopo, che senso ha!
Molto meno giusto l’imu, gli aumenti delle stesse assicurazioni, del gas e della corrente e cose del genere, non le cose che già dovevano essere così!11 Novembre 2012 alle 18:00 #76510ponch71PartecipanteIo fino ad ora non sono mai riuscito a pagare l’assicurazione prima della scadenza , perche mi hanno sempre detto che non riuscivano a farmi il tagliandino in quanto era ancora in corso quello vecchio valido , di conseguenza dovevo sempre aspettare la scadenza per poi rinnovarla ……..
11 Novembre 2012 alle 19:12 #76511AdrianoModeratorePurtroppo a me capita spesso che la paghi in ritardo… non lo faccio di proposito, ma spesso mi capita che per impossibilità di recarmi in assicurazione, per impegni di lavoro od anche semplicemente per dimenticanza alla fine me ne ricordo sempre in ritardo! Per esempio l’ RCA della mia auto scade il29 dicembre… come potrete immaginare in quei giorni “vivo” praticamente in negozio, per cui l’ assicurazione è l’ ultimo dei miei pensieri… 😯
Non ho comunque mai circolato in quei 15 gg di “cuscinetto” per paura di prendere comunque una multa!
Adesso sarò costretto a pagare in largo anticipo il mio premio perchè non posso recarmi in assicurazione in orario di apertura visto che con le feste di Natale mi passo le giornate intere a lavoro e che il personale della mia filiale è sotto organico perchè sono tutti in ferie 👿
Alle assicurazioni assicurano 15 gg di interessi in più ma a me ne tolgono altri 15 come minimo!!! Ecco perchè sono particolarmente interessato al tema…
L’ IMU è un’ altra storia che non centra… per esempio io non la pago sulla casa (vivo in un mini microscopico…) ma sebbene non mi tocchi dico comnque che è profondamente ingiusta perchè va a colpire sempre chi non può eludere le leggi!!! 👿
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11 Novembre 2012 alle 20:11 #76512ponch71PartecipantePiccolo OT su imu …….
Io la pago sulla mia PRIMA casa ( e come pagavo l’ici prima per mè è cambiato praticamente niente come importo ) , e mia suocera non la paga sulla sua perché è sotto reddito , ora il bello è che mia moglie in teoria entra in un eredità di 2/9 perché il padre è morto ( e come ben saprete quando ci sono 4 persone che devono mangiare come va a finire , che a distanza di 15 anni che è morto ha saputo cosa ha ereditato per motivi finanziari da pagare quest’anno ) , ora è il bello , mia suocera è esente per reddito e mia moglie la paga sulla medesima casa di mia suocera con l’aliquota della seconda casa , e siccome hanno cambiato il piano regolatore e dove c’era prima un garage ora risulta un immobile destinato ad attività commerciale non vi dico l’ammontare dei suoi 2/9 che deve pagare ………………………..11 Novembre 2012 alle 21:02 #76513MichelePartecipantePer Walter: c…o! Ma piove sempre sul bagnato!!!
Per Dago: grazie 1000
Commento: penso che con tutti gli enormi problemi che abbiamo da risolvere i nostri governanti (ipersuperstrapagati) potrebbero investire meglio le loro energie e partorire qualcosa di più intelligente e rispettoso dei cittadini per risanare l’economia di un paese a cui hanno succhiato il sangue…gli ferei io succhiare qualcosa…
Essere, non apparire.
12 Novembre 2012 alle 6:46 #76514dagolinoPartecipante@Adriano wrote:
Se prima si pagava in ritardo, la data di scadenza del contratto rimaneva sempre la stessa però… quindi nemmeno prima il contratto durava più di un anno! Ed anche prima se in quei 15 gg si subiva un controllo si andava incontro a multe a ca**i vari… la differenza è che prima si era comunque coperti in caso d’ incidente! Con questo decreto sembra proprio di no quindi… 😯
La multa e’ di 38 euro per la mancata esposizione del tagliando , dopo devi portare quello nuovo al piu’ vicino comando . Con i 15gg non importava che l’assicurazione l’avessi pagata il giorno stesso nel quale ti presentavi al comando , ora non piu’ 👿
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