Da approfondire art 75

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  • #6022
    ponch71
    Partecipante
    #45828
    Anonymous
    Membro

    sicuramente è un argomento da approfondire anche se l’ultimo paragrafo lascia poche speranze:
    “Resta infine l’obbligo sancito dall’art.78 del C.d.S. (non modificato dalla legge in esame) che il veicolo trasformato vada sottoposto a visita e prova (“collaudo”) presso il competente Ufficio Territoriale del Ministero dei Trasporti.L’intervento del Ministro dei Trasporti rimane quindi sostanziale e, data la complessità degli argomenti da trattare, non si ritiene possa essere espletato in tempi brevi.Rimane inoltre confermato (comma 3-quater dell’Art.29) che l’organo competente ad eseguire gli accertamenti relativi all’approvazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche è il Ministero dei Trasporti tramite i propri organi tecnici (C.P.A.).

    Rimane al momento esclusa la possibilità di operare in autonomia da parte di enti, istituti o servizi tecnici sia Italiani che della Unione Europea, non facenti parte integrante dell’Amministrazione Statale Italiana.”

    😯 😯 😯

    #45829
    Foto del profilo di Facebookdagolino
    Partecipante

    Scusate , ma sulla gazzetta ufficiale non ho trovato riscontro su questa modifica . Si parla al CAPO X delle infrastrutture e trasporti sulle limitazioni alla guida art.24 , in caso di ubriachezza e guida dei natanti.
    Provo a cercare meglio… 😯 😯

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